CIA Agricoltori Italiani di Treviso

Le novità per il 730/2021

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CAF / Patronato

Le novità per il 730/2021

Con il provvedimento Prot. n. 13104/2021 viene approvata la dichiarazione dei redditi Modello 730 2021. Come ogni anno sono molte le novità introdotte nel modello dichiarativo 730. Si riepilogano di seguito, alcune novità del modello 730 relativo al periodo d’imposta 2020.

Nuovi esclusi dal 730
Le istruzioni del Mod. 730/2021 aggiungono all’elenco degli obbligati all’utilizzo del Mod. REDDITI i soggetti che devono compilare il prospetto degli “aiuti di Stato” (Quadro RS). Il problema si può porre per i produttori agricoli in regime di esonero (con volume d’affari annuo fino a € 7.000,00) non tenuti alla presentazione del Mod. 770, IRAP e IVA. Ordinariamente questi soggetti possono presentare il Mod. 730, ma dovranno utilizzare obbligatoriamente il mod. REDDITI qualora, nel 2020, siano stati destinatari di aiuti di stato (regime “de minimis”) e quindi tenuti alla compilazione dell’apposito prospetto nel Quadro RS. Ad esempio è considerato Aiuto di Stato la “detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani”.

Fabbricati: Canoni non percepiti
L’art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, riformulando l’art. 26, TUIR, ha introdotto, nella disciplina dei canoni di locazione non percepiti relativi ad immobili esclusivamente ad uso abitativo, che tali canoni, non concorrono a formare il reddito:
- per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi la mancata percezione sia comprovata: dall’intimazione di sfratto per morosità o, dall’ingiunzione di pagamento.
- per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi la mancata percezione sia comprovata: dall’ottenimento della sentenza di sfratto per morosità dell’inquilino.

In entrambi i casi, anche qualora non sia stato percepito alcun canone, la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Tracciabilità dei pagamenti
La legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha introdotto la norma che prevede l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di utilizzare sistemi tracciabili per pagare le spese da portare in detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi.
Si tratta delle spese vanno indicate nel modello 730 del 2021, in riferimento ai redditi 2020. Unica eccezione prevista riguarda le spese per l’acquisto dei medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni rese da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).

Oneri previsti dall’art.15 del TUIR:
-gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
-le spese per istruzione
– le spese funebri
-le spese per l’assistenza personale
-le spese per attività sportive per ragazzi
– le spese per intermediazione immobiliare
– le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
– le erogazioni liberali
– le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
– le spese veterinarie
– i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
– le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Per quanto riguarda le spese mediche la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:
– i medicinali
– i dispositivi medici
– le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano comprese nell’esonero.

Dal tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):
– tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
– le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti)

In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:
– essere pagate in contanti se prestate nell’ambito del SSN
– essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN

Molto probabilmente, sono comprese nell’obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per:
– l’acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti
– l’acquisto di veicoli per soggetti con disabilità
– l’acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

In generale la norma non si applica:
– alle spese deducibili
– alle spese detraibili con una percentuale di recupero diversa dal 19%, come nel caso delle erogazioni liberali.

In questi casi bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili.

Sistemi tracciabili:
– bancomat
– carta di credito
– carte prepagate
– assegno
– versamento bancario o postale.

Il contribuente attesta la “tracciabilità” del versamento:
– con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).
– in mancanza di detta “prova cartacea” è ammessa l’annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431).

Spese veterinarie
Per il 2020, il limite delle spese veterinarie è aumentato ad € 500 (fino al 2019, € 387,34); resta ferma la franchigia di € 129,11. Dal 2021 detto limite aumenta ad € 550,00 (Mod. 730/2022).

Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici,  effettuati su unità immobiliari residenziali.

Detrazione per “Bonus facciate”
Dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

 Altre detrazioni: Bonus vacanze
Introdotto dall’art. 176, DL n. 34/2020, è un contributo di cui le famiglie con Isee fino a 40.000 euro, possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast, etc..

Per il periodo d’imposta 2020 l’importo è fissato nella misura di:
– 500 euro per i nuclei familiari di tre o più soggetti
– 300 euro per i nuclei di due persone
– 150 euro per quelli composti da una sola persona

Il bonus è fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica, e per il 20% in forma di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente interessato.
Infatti, deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato. L’importo deve essere indicato se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato (l’indicazione è rimandata al 730/2022 redditi 2021).

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021
Con l’art 16-bis, D.L. n. 124/2019, sono stati ridefiniti i termini per la presentazione del Modello 730 e gli adempimenti ad esso connessi. Il termine ultimo entro cui è possibile presentare il Modello 730/2021 rimane quindi stabilito al 30 settembre 2021. L’invio della dichiarazione da parte del CAF all’Agenzia delle Entrate avviene in cinque finestre temporali a seconda della data in cui il contribuente si reca presso i suoi uffici a sottoscrivere la dichiarazione.
La data di invio corrisponde quindi al:
– 15 giugno per le dichiarazioni presentate e sottoscritte entro il 31 maggio
– 29 giugno per quelle presentate e sottoscritte dal 1° al 20 giugno
– 23 luglio per quelle presentate e sottoscritte dal 21 giugno al 15 luglio
– 15 settembre per quelle presentate e sottoscritte dal 16 luglio al 31 agosto
– 30 settembre per quelle presentate e sottoscritte dal 1° al 30 settembre

Entro le stesse date, il Caf deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati. I conguagli in busta paga, da parte del datore di lavoro, avvengono nel corso del mese successivo a quello in cui il Caf ha inviato il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

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