Ondata di calore, ordinanza della Regione Veneto a tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature
Ondata di calore, ordinanza della Regione Veneto a tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature
Il presidente della Regione del Veneto, recependo le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” condivise nella seduta dell’11 giugno 2026 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla luce delle condizioni climatiche sempre più critiche registrate già nelle prime settimane estive, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente (n. 58 del 16 giugno 2026) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature e della radiazione solare.
Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno al 31 agosto 2026, dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative all’aperto dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nelle giornate e nelle aree del territorio regionale in cui il sistema di previsione del rischio elaborato dal progetto Worklimate (INAIL-CNR) segnali un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.
Importante ai fini della prevenzione e del rispetto dell’Ordinanza sarà consultare quotidianamente i seguenti link:
Mappa rischio caldo > https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta
Pagina dedicata all’ordinanza > https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro
L’ordinanza si applica nei casi in cui, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali, permangano rischi rilevanti per la salute dei lavoratori derivanti dall’esposizione al calore. Restano validi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela equivalenti o più tutelanti per i lavoratori.
La Regione raccomanda inoltre l’applicazione delle Linee di indirizzo in tutte le attività svolte all’aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne. Sono esclusi dal divieto gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, dai concessionari di pubblico servizio e dai relativi appaltatori, purché siano adottate adeguate misure organizzative e di sicurezza per ridurre il rischio da esposizione al caldo da parte dei datori di lavoro.
Oltre al rispetto delle limitazioni previste dall’ordinanza, la Regione Veneto, con DGR n. 568 del 16 giugno 2026, ha recepito le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, raccomandando l’adozione delle seguenti misure di prevenzione:
1. Riorganizzare gli orari di lavoro, privilegiando le fasce più fresche della giornata;
2. Limitare i tempi di esposizione e prevedere la rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte al calore;
3. Monitorare quotidianamente le condizioni di rischio, utilizzando gli strumenti disponibili sul portale Worklimate e sul Portale Agenti Fisici;
4. Garantire acqua potabile, aree ombreggiate e pause di recupero adeguate durante l’attività lavorativa;
5. Informare e formare i lavoratori sui rischi derivanti dall’esposizione alle alte temperature e sui sintomi dello stress termico;
6. Prestare particolare attenzione ai lavoratori maggiormente suscettibili, anche sulla base delle indicazioni del medico competente;
7. Verificare l’adeguatezza della valutazione del rischio caldo all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La Regione raccomanda inoltre ai datori di lavoro di adottare adeguate misure organizzative, tra cui la rotazione del personale e la riduzione dei tempi di esposizione al caldo, tenendo conto delle indicazioni della sorveglianza sanitaria aziendale e utilizzando gli strumenti di valutazione disponibili, compresi quelli messi a disposizione dal Portale Agenti Fisici e dal progetto Worklimate di INAIL e CNR.
In caso di emergenza e in presenza di sintomi riconducibili a stress termico o colpo di calore è necessario interrompere immediatamente l’attività lavorativa, trasferire il lavoratore in un luogo fresco e ombreggiato, favorire il raffreddamento corporeo e, nei casi più gravi, contattare tempestivamente il servizio di emergenza sanitaria.
È inoltre opportuno attenersi alle indicazioni di prevenzione e gestione del rischio caldo diffuse da INAIL e Ministero della Salute.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza regionale può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e delle responsabilità connesse agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
INFORMAZIONI UTILI:
Scheda “RISCHIO DA STRESS DA CALORE E DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONE SOLARE ULTRAVIOLETTA”
Opuscolo informativo “Prevenzione del colpo di calore in agricoltura”
