CIA Agricoltori Italiani di Treviso

Intervento SRD02 – AZIONE A – Riduzione emissioni di ammoniaca e miglioramento performance climatico-ambientali

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Intervento SRD02 – AZIONE A – Riduzione emissioni di ammoniaca e miglioramento performance climatico-ambientali

L’intervento SRD02 – Azione A sostiene investimenti nelle aziende agricole zootecniche finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, in particolare, alla riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera connesse alla gestione degli effluenti di allevamento. Gli investimenti devono andare oltre il mero adeguamento agli standard o alle norme esistenti e devono produrre un miglioramento ambientale dimostrabile.

Termine di presentazione: entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale nel BUR Veneto.

 

CHI PUÒ ACCEDERE AL SOSTEGNO

Possono presentare domanda, sull’intero territorio regionale:

  • imprenditori agricoli singoli o associati;
  • cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali;

Al momento della domanda il richiedente deve, in sintesi:

  • possedere la qualifica di IAP;
  • disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie interessata dall’investimento strutturale;
  • avere impresa iscritta al Registro delle imprese e all’Anagrafe del Settore Primario, con UTE oggetto dell’intervento ubicata in Veneto;
  • raggiungere una Produzione Standard totale almeno pari a € 15.000 in zona montana oppure € 20.000 nelle altre zone.

 

 

QUALI INVESTIMENTI POSSONO ESSERE FINANZIATI E CON QUALE PERCENTUALE DI AIUTO.

Contributo previsto fino all’80% dei costi ammissibili.

Sono previste tre tipologie di investimenti per la gestione degli effluenti non palabili e sulla relativa progettazione/consulenza:

  1. Copertura di vasche esistenti per effluenti non palabili, mediante strutture impermeabili alla pioggia di tipo rigido oppure flessibile a tenda ancorata ai bordi. La copertura deve ridurre il più possibile il contatto tra reflui e aria e deve prevedere il convogliamento e l’allontanamento dell’acqua piovana.
  2. Acquisto di serbatoi flessibili autoportanti in materiale plastomerico/elastomerico (“sacconi”), comprese le opere necessarie all’installazione, in sostituzione delle strutture di stoccaggio esistenti oppure per creare volumi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dalla normativa.
  3. Acquisto e installazione di impianti di separazione solido/liquido e relative opere di collegamento, in abbinamento ai serbatoi flessibili di cui al punto precedente.
  4. Spese generali connesse all’operazione, nei limiti previsti dagli Indirizzi Procedurali Generali: onorari di architetti, ingegneri e consulenti e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

 

Gli investimenti devono essere tecnicamente congrui, dimensionati alle potenzialità produttive dell’azienda, conformi alla normativa applicabile e capaci di migliorare la performance ambientale aziendale, dimostrata attraverso il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante e post intervento.

Non sono ammessi i seguenti investimenti:

  • coperture delle concimaie;
  • coperture dei lagoni ottenuti mediante impermeabilizzazione di scavi in terra con teloni specifici;
  • coperture aperte ai lati;
  • coperture realizzate con elementi flottanti, quali piastrelle, sfere, teli galleggianti o materiali leggeri alla rinfusa;
  • costruzione ex novo e ristrutturazione edilizia delle vasche esistenti, salvo la realizzazione delle coperture ammissibili;
  • impianti e attrezzature usati, destinati alla semplice sostituzione.

 

VICOLI

ATTENZIONE: è previsto un punteggio minimo di 12 punti.

Gli altri principali vincoli e termini sono i seguenti:

  • Dimostrazione del miglioramento ambientale mediante riduzione delle emissioni di ammoniaca, collegata direttamente agli investimenti finanziati.
  • Per i sacconi: terrapieno/sistema di contenimento di 30-50 cm, fosso perimetrale isolato dalla rete scolante, impermeabilizzazione del terreno di posa, recinzione e segnaletica, protezioni contro urti delle macchine operatrici.
  • Stabilità dell’operazione dopo il saldo: 5 anni per infrastrutture, strutture e beni immobili; 3 anni per attrezzature e investimenti non produttivi.
  • Conclusione dei lavori e saldo entro 7 mesi per sacconi e impianti di separazione solido/liquido; entro 12 mesi per la copertura delle vasche, decorrenti dalla pubblicazione nel BUR del decreto AVEPA di concessione.
  • Per questa tipologia di intervento le scadenze connesse alla realizzazione degli investimenti sono espressamente perentori, si esclude la possibilità di ritardo con applicazione di sanzione.
  • Divieto di doppio finanziamento della medesima spesa; eventuali cumuli devono rispettare le intensità massime di aiuto applicabili.

 

 

Gli Uffici di CIA Treviso sono a disposizione da subito per raccoglie le manifestazioni di interesse delle Aziende che intendono programmare investimenti riconducibili a questo Bando e nel fornire la consulenza e l’assistenza per la presentazione dell’istanza di accesso al contributo previsto.

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Per informazioni contattare l’Ufficio Area Tecnica > Sedi e contatti