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Nuova patente a punti. Cantieri e manutenzione del verde, quali regole per l’agricoltura?

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Nuova patente a punti. Cantieri e manutenzione del verde, quali regole per l’agricoltura?

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

Tale decreto definisce il sistema della patente a crediti edilizia (“patente a punti”) che rappresenta il nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Il decreto n. 132/2024 entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il settore agricolo è escluso dall’obbligo di conseguire la patente a punti in quanto nel decreto 132/2024 si rimanda all’articolo 89 del DL 81/2008 che identifica come luogo delle attività lavorative il “cantiere” mobile o temporaneo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato dall’allegato X dell’articolo stesso.
Nell’allegato in questione sono riportate una serie di attività edili riconducibili al codice Ateco 4.1 e seguenti (settore edile) e anche le opere di sistemazione forestale e di sterro. Tali ultime attività (che possono essere svolte anche da aziende che effettuano manutenzione del verde) devono comunque essere eseguite all’interno di cantieri edili mobili o temporanei e comunque non limitate alle sole attività di manutenzione del verde, ma anche edili.
Pertanto, si ritiene che le aziende che effettuano manutenzione del verde fuori dai cantieri edili non sono tenute al conseguimento della patente a punti.  Invece riguardo a quelle che svolgono la loro attività all’interno dei cantieri edili abbiamo chiesto un parere sia all’INL che al Ministero del Lavoro per avere la certezza dell’esclusione dall’obbligo di conseguire la patente.

 

Da un punto di vista tecnico/operativo la presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti edilizia nel contesto del Decreto n. 132/2024 avviene attraverso un procedimento digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile a partire dal 1° ottobre 2024. I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale sono escluse da questo obbligo così come le imprese in possesso di certificazioni SOA di categoria pari o superiore alla terza.

La domanda può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure è possibile delegare un altro soggetto a presentare la domanda per conto del richiedente, purché la delega sia in forma scritta.

Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
  • Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto. Una volta presentata la domanda, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la patente a punti è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Ricordiamo che ogni impresa o lavoratore autonomo inizialmente ha 30 punti nella patente.

Il punteggio può essere decurtato in caso di una o più violazioni delle normative di sicurezza, in base alla tabella di cui all’Allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/08. Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri temporanei o mobili.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino la 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro il 31/10/2024.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

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