Credito d’imposta transizione 5.0: investimenti in beni strumentali con riduzione consumi energetici
Credito d’imposta transizione 5.0: investimenti in beni strumentali con riduzione consumi energetici
La Legge n.56/2024, di conversione del DL n.19/2024, ha istituito un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e nel 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.
Lo scopo di tale misura è quello di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico basato sulle energie rinnovabili
Beneficiari: tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile-fiscale (sono compresi anche i contribuenti forfetari)
Condizione necessaria è il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Il credito d’imposta non spetta per:
- Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art.9 comma 2 D.Lgs n.231/2001
Investimenti oggetto di agevolazione: l’agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati nelle Tabelle A e B della Legge n.232/2016 (Finanziaria 2017):
- Destinati a strutture produttive situate in Italia
- Effettuati nel 2024 e nel 2025
- Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- A condizione che sia conseguita una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il processo di produzione non inferiore al 3%
- Oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5%
Tra i beni agevolabili di cui alla Tabella B rientrano, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:
- software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software / sistemi / piattaforme di cui al punto precedente
Tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- e spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, fino a € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal MiMit.
Investimenti esclusi (non sono agevolabili):
- gli investimenti destinati ad attività connesse ai combustibili fossili, nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai parametri di riferimento
- investimenti destinati ad attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori
- investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento dei rifiuti.
Credito d’imposta spettante: il credito d’imposta spetta a misure differenziate per scaglione d’investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi:
Importo Investimento |
Rid. Consumi energetici da 3 a 6% (struttura prod.va) Da 6 a 10% processi |
Rid. Consumi energetici > 6% fino a 6% (struttura prod.va)
> 10% fino a 15% processi |
Rid. Consumi energetici > 10% (struttura prod.va) > 15% processi |
Fino a 2.500.000 euro | 35% | 40% | 45% |
Superiore a 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro |
15% |
20% |
25% |
Superiore a 10.000.000 euro fino a 50.000.000 euro |
5% |
10% |
15% |
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.
Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili “a uno scenario controfattuale”. L’individuazione dei criteri di determinazione del risparmio energetico conseguito anche in relazione al predetto scenario è demandata al MiMiT.
Adempimenti Richiesti: per usufruire del credito d’imposta l’impresa deve presentare in via telematica:
- le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente come ad esempio un esperto in gestione dell’energia che attesti: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti dei beni agevolati (prima dell’acquisto del bene) e l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione iniziale
- una comunicazione preventiva riguardante la descrizione del progetto di investimento ed il costo.
La documentazione deve essere presentata su un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE che, dopo aver verificato la completezza dei dati, invia quotidianamente al MiMit l’elenco delle imprese che hanno richiesto l’agevolazione e l’importo del credito prenotato.
L’impresa beneficiaria:
- ai fini dell’utilizzo del credito, invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento agevolato, secondo le specifiche modalità definite dal MiMiT, per la determinazione del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- invia al GSE una comunicazione consuntiva di completamento dell’investimento corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente. Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’indicazione del credito utilizzabile in compensazione
- deve conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
E’ necessario considerare che:
- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame.
- l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione dei conti.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- decorsi 5 giorni dall’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie;
- entro il 31.12.2025.
Il credito non utilizzato entro il 31-12-2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite:
- pari a 2.000.000 annui ex art.34 Legge n.388/2000
- pari a 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel Quadro RU del Modello Redditi ex. Art. 1, comma 53 Legge n.244/2007
Non opera la previsione che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Caratteristiche del credito d’imposta:
- Il credito d’imposta non può essere trasferito o ceduto
- Non è assoggettato a tassazione ai fini Irpef, Ires, Irap
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
- È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Non è consentito il cumulo:
- Con il credito d’imposta ZES unica ex art. 16 DL n.124/2023
- Con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 e seguenti Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi, qualora dagli stessi sia conseguito un risparmio energetico superiore al 3% – 5%, va valutato se fruire del credito “Industria 4.0”, riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 se “prenotati” entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”. In tale valutazione vanno considerate:
- Le diverse misure del credito spettante
- Le diverse tempistiche di utilizzo (credito d’imposta Industria 4.0 è utilizzabile in 3 quote di pari importo, il credito in esame va utilizzato entro il 31-12-2025)
- Le procedure da attivare per la fruizione del credito (sono più macchinose nel credito in esame in quanto è necessaria una certificazione di un valutatore indipendente).
Cessazione o sostituzione del bene agevolato
Nel caso in cui entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento:
- il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- non è esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni in leasing;
il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
Sostituzione del bene
È possibile continuare ad usufruire dell’agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.
Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Per informazioni contattare l’Ufficio Area Fiscale > Sedi e contatti