Credito d’imposta investimenti 4.0
Credito d’imposta investimenti 4.0
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (“Legge di Bilancio 2020”), all’articolo 1, commi da 184 a 197, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e dell’iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero “prenotati” a tale data mediante:
- un ordine confermato dal fornitore;
- il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
Per tali investimenti “resta ferma” la possibilità di usufruire dell’iper ammortamento nelle misure previste dalla Finanziaria 2019 (170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di euro, 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro).
La nuova agevolazione, mutua il suo ambito applicativo, dalla disciplina del super ed iper ammortamento, a maggiorazione del costo di acquisto del bene. Prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente compensazione dalle imprese, che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.
SOGGETTI INTRESSATI
Il nuovo credito d’imposta spetta a:
- alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere:
- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione,
- dal regime di determinazione del reddito adottato;
- ai lavoratori autonomi, anche in caso di attività esercitata in forma associata (circolare n.4/e/2017). Questi soggetti, però, possono usufruire esclusivamente del credito d’imposta per gli investimenti in beni “generici” (6%).
Considerato che il beneficio può essere usufruito “…indipendentemente… dal regime fiscale di determinazione del reddito…” possono accedervi anche i soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito nonché le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale ecc. (in precedenza esclusi dal maxi e iper ammortamento).
N.B. La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. |
Ne sono escluse, tutte le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs n.14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) oltre che le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9 comma 2 D.Lgs n. 231/2000).
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali assistenziali a favore dei lavoratori”. (art. 1, co. 186, L. n. 160/2019). |
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali effettuati:
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; o
- entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020:
- i l relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per individuare la data di effettuazione dell’investimento, si può fare riferimento alle regole previste dall’articolo 109 del TUIR, ai sensi del quale:
- per i beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà;
- per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario;
- per i contratti di appalto: rileva la data in cui l’opera (o frazione) viene accettata;
- per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.
Nel caso di acquisizione del bene mediante locazione finanziaria, il beneficio spetta all’utilizzatore.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, all’impresa è fatto obbligo di utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Come illustrato successivamente, l’art. 1 comma 193 dispone espressamente che, se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo “all’acquisto”, sarà necessario ricalcolare il credito d’imposta sottraendo dal computo il bene ceduto.
Sono esclusi dall’agevolazione (art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019) gli investimenti in:
- beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata);
- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015 (Gruppo V “Industrie manifatturiere alimentari” della Specie 19 “imbottigliamento di acque minerali naturali”, Gruppo XVII “Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua” della Specie 2/b “produzione e distribuzione di gas naturale” e Specie 4/b “stabilimenti termali, idrotermali”, Gruppo XVIII “Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni” della Specie 1, 2 e 3 “trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari” e Specie 4 e 5 “ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori”);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
TIPOLOGIA D’INVESTIMENTI E LIMITI
Il credito spettante è in funzione della tipologia di bene e dell’importo dell’investimento complessivo sostenuto nell’esercizio, e in particolare:
–Beni Strumentali Materiali Nuovi tecnologicamente avanzati (Allegato A legge n. 232/2016) di cui al comma 189, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
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N.B. Solo dal momento dell’interconnessione vale il credito di imposta del 40% o del 20%, prima si applica il credito al 6% per macchinari non interconnessi.
–Beni Strumentali Immateriali Nuovi e software (Allegato B, legge n. 232/2016) di cui al comma 190 dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento: software, sistemi e/o system integration, piattaforme e applicazioni), funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
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–Beni Strumentali Materiali Nuovi (c.d. “generici”), di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, dall’entrata in funzione del bene. |
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, decorre “dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (ovvero per i beni 4.0)”; |
Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore (società di leasing) per l’acquisto dei beni.