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Contributi per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica

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Contributi per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica

Allegato A alla DGR n. 214 del 05 marzo 2025 –- BUR n. 33 del 7 marzo 2025

 

Importo a bando
€ 120.000,00 per l’esercizio 2025,  di cui:
€ 100.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata;
€ 20.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette.

 

Ambito territoriale di applicazione
Gli interventi di prevenzione ammissibili a contributo devono riguardare terreni agricoli o allevamenti situati nel territorio a gestione programmata della caccia della Regione Veneto. Sono compresi i terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente: Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ed aree protette regionali definite nell’ambito della DGR n. 2175/2013.

Non sono ammissibili a contributo interventi localizzati:

  • Nel Parco Nazionale Dolomiti bellunesi
  • Nelle Riserve e foreste demaniali statali;
  • Nei fondi chiusi ai sensi dell’art. 15, c. 8 della L. 157/1992 (terreni esclusi dalla gestione venatoria pubblica)
  • Nei fondi sottratti all’attività venatoria ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992.

 

Soggetti beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.C., con le seguenti caratteristiche:

  • Iscritte all’anagrafe regionale del Settore primario;
  • In possesso di un fascicolo aziendale;
  • In una posizione di regolarità contributiva;
  • In possesso dei requisiti generali per l’accesso a contributi regionali e ai contributi al settore agricolo;
  • Risultare gestori di una delle aree oggetto d’intervento, ricadente nei territori sopra elencati in qualità di proprietario o affittuario;
  • Disporre di idonei titoli di conduzione dell’appezzamento per tutta la durata della realizzazione e mantenimento degli interventi.
  • Non ricadere in una delle situazioni ostinative alla concessione di contributi dell’art.1 L.R.16/2018.

 

Oppure sono ammesse a contributo, purché detentori di fascicolo aziendale ed iscritti all’anagrafe del settore primario, anche:

  • Proprietari di terreno adibito a produzione agricola (non agricoltori ai sensi dell’art. 2135 C.C.).
  • Detentori di animali da reddito in possesso di codice aziendale (codice 317 dell’Anagrafe zootecnica nazionale).

I quali debbono anch’essi risultare gestori, mediante idoneo titolo di conduzione, di un area ricadente nei territori indicati dal Piano faunistico e non ricadere in situazioni ostinative alla concessione di contributi sopra delineate.

 

Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

  1. a) creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
  2. b) Protezione elettrica a bassa intensità;
  3. c) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
  4. d) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

La descrizione, le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili e la spesa massima ammessa per l’acquisto e l’installazione d’ogni tipologia viene riportata nell’Allegato 1 della DGR n. 214/2025.
L’avvio degli investimenti deve avvenire solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili IVA, acquisti di materiale usato, opere di manutenzione ordinaria, spese di noleggio, oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari e spese tecniche per l’effettuazione della domanda.

 

Livello ed entità dell’aiuto
L’intensità dell’aiuto pubblico è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
Spesa massima ammessa 5.000,00 €
Spesa minima ammessa 200,00 €
L’importo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime “de minimis” per singolo beneficiario.

 

Termine ultimo per l’esecuzione e la rendicontazione delle spese
Le domande dovranno essere presentate entro Venerdì 04 Luglio 2025.
La domanda di saldo dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell’aiuto concesso.

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