CIA Agricoltori Italiani di Treviso

INAIL agricoltura, i datori di lavoro devono adeguare i calcoli contributivi alle nuove misure 2026

INAIL-contributi-agricoltura-2026
CIApersone / In primo piano / Patronato

INAIL agricoltura, i datori di lavoro devono adeguare i calcoli contributivi alle nuove misure 2026

L’INAIL  fornisce un quadro completo dell’applicazione delle nuove  misure dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le novità riguardano:

  •  i lavoratori dipendenti delle aziende agricole e forestali e
  •  i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

La revisione è stata operata attraverso l’approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 147 del 21 luglio 2025, recepita con decreto interministeriale del 1° aprile 2026 (Ministero del Lavoro di concerto con il MEF). Per i datori di lavoro agricoli e i loro consulenti è essenziale adeguare immediatamente i calcoli contributivi alle nuove misure, che sostituiscono integralmente le aliquote e le quote capitarie precedentemente in vigore ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 38/2000.
La scadenza del primo versamento relativo al 2016 è fissata al 16 settembre 2026.

 

INAIL AGRICOLTURA, LE ORIGINI NORMATIVE DELL’ASSICURAZIONE 

La disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura trova la propria fonte primaria nel Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il sistema di determinazione e riscossione dei contributi è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 852 con effetto dal 1° gennaio 1974, e prevede modalità differenziate tra lavoratori dipendenti e autonomi.

La base normativa che ha autorizzato l’attuale revisione è l’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha abilitato l’INAIL ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. L’attuazione è avvenuta tramite decreto interministeriale su proposta INAIL, sentito il Ministero dell’Agricoltura.

 

INAIL AGRICOLTURA, COSA COPRE L’ASSICURAZIONE

Sotto il profilo soggettivo, l’assicurazione copre:

  1. I lavoratori dipendenti di aziende agricole e forestali (operai agricoli a tempo indeterminato e determinato), esclusi impiegati, quadri e dirigenti iscritti all’ENPAIA;
  2. I lavoratori autonomi: coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché i rispettivi coniugi (o uniti civilmente) e figli;

Sono esclusi dalla gestione agricoltura gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i dipendenti di cooperative che trasformano prodotti agricoli acquistati prevalentemente sul mercato (assoggettati alla gestione Industria).

Per i lavoratori agricoli dipendenti, la base imponibile del contributo è calcolata con le stesse modalità previste per il contributo integrativo IVS. Per i lavoratori autonomi, il contributo è determinato nella misura di una quota capitaria annua per ogni unità attiva del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

 

INAIL AGRICOLTURA, LE NOVITA’ INTRODOTTE PER IL 2026 

La revisione tariffaria riguarda la rideterminazione integrale delle aliquote per i dipendenti e delle quote capitarie per gli autonomi, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026. Le nuove misure sostituiscono quelle stabilite dall’art. 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (commi 1, 2 e 3), che restavano invariate dal 2000-2005.

Un aspetto operativo rilevante: per effetto della revisione, cessa di applicarsi ai contributi in agricoltura la riduzione dei premi prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tale riduzione era applicabile in via transitoria per tutte le gestioni per le quali non fosse ancora intervenuta la revisione tariffaria; con il completamento della revisione per la gestione agricoltura, essa non trova più applicazione in questo settore.

Le aliquote per i dipendenti sono ora unificate in un’unica misura per ciascuna zona geografica, assorbendo le precedenti addizionali che si sommavano all’aliquota base. Anche le quote capitarie per i lavoratori autonomi sono state aggiornate, con una distinzione binaria tra zone ordinarie e zone svantaggiate/montane (unificate in un’unica fascia ridotta).

 

LE TABELLE DELLE ALIQUOTE 

Lavoratori dipendenti — aliquote sulla retribuzione imponibile

Zona geografica Aliquota dal 1° gennaio 2026
Zone ordinarie (non svantaggiate) 8,5000%
Zone svantaggiate 2,7200%
Zone particolarmente svantaggiate (ex montane) 2,1250%

Le zone svantaggiate sono individuate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 15); le zone particolarmente svantaggiate (ex montane) dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (art. 9). Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri) — quote capitarie annue per unità attiva

Zona geografica Quota capitaria annua dal 1° gennaio 2026
Zone ordinarie € 650,00
Territori montani e zone svantaggiate € 450,12

INAIL AGRICOLTURA, RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONE AGEVOLATE 

Le riduzioni previste per le aziende operanti nei territori svantaggiati e montani continuano ad applicarsi nei seguenti termini, confermati dall’art. 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220:

Tipo di zona Riduzione sull’aliquota/quota capitaria
Zone particolarmente svantaggiate (ex montane) 75%
Zone svantaggiate 68%

MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

I contributi in agricoltura sono riscossi dall’INPS (non direttamente dall’INAIL) secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi IVS. I datori di lavoro agricoli e i consulenti devono quindi verificare l’aggiornamento delle posizioni contributive presso le sedi INPS territorialmente competenti e applicare le nuove misure nei flussi UNIEMENS/DMAG già a partire dalle competenze di gennaio 2026.

Si ricorda infine che per i lavoratori autonomi agricoli non opera il principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 67 D.P.R. n. 1124/1965): il diritto alle prestazioni economiche INAIL è subordinato alla regolarità contributiva dell’assicurato.

SEGUICI SUI SOCIAL

Resta aggiornato su tutte le novità nelle nostre pagine social CIA persone

social-caf-inac-cia-persone-treviso
[/vc_column]