CIA Agricoltori Italiani di Treviso

Il DDL Florovivaismo è legge. Ora nuova stagione per il settore

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Il DDL Florovivaismo è legge. Ora nuova stagione per il settore

Il DDL Florovivaismo è legge e può aprirsi davvero una nuova stagione di sviluppo per un settore strategico dell’agricoltura Made in Italy. Così CIA Agricoltori Italiani, con la sua associazione Florovivaisti Italiani, commenta l’approvazione anche al Senato del disegno di legge delega dedicato, esprimendo soddisfazione per il via libera definitivo al provvedimento, atteso da anni da tutta la filiera. Tra le misure previste il sostegno agli eventi fieristici con un investimento e un Fondo nazionale con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024. Previsto anche un piano programmatico del settore, di durata quinquennale, e la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati e la creazione di piattaforme logistiche per macroaree.

 

“È importante riuscire ad avere, dopo tanti tentennamenti, un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione e commercializzazione -sottolinea il presidente dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto – per riordinare e valorizzare un comparto che vale oltre 3 miliardi, conta 27 mila aziende e dà lavoro a 100 mila addetti. Bisogna rilanciare la produzione italiana di piante e fiori e proiettarla nel futuro, tra sfide climatiche, fitosanitarie e di mercato. Anche per questo, adesso ci aspettiamo che i decreti attuativi siano veloci, in modo da far decollare subito la legge”.

 

Il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotterà su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi con i quali costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

 

“Al nostro florovivaismo – aggiunge il presidente di CIA Agricoltori Italiani, Cristiano Fini- occorre una legge che qualifiche il ruolo, caratterizzi i diversi attori della filiera, garantisca certezza di norme e risorse adeguate. Con l’obiettivo di rinnovare le aziende e renderle pienamente sostenibili, dal punto di vista economico, ambientale, sociale”.

 

Intanto, evidenziano i presidenti di Florovivaisti Italiani e CIA, “ci sembra doveroso ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra per aver riportato al centro dell’azione del governo il mondo del florovivaismo”.

 

 

Nello specifico, l’art. 2 della Legge prevede che il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. disciplinare l’articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole che le attività di supporto alla produzione;
  2. definire l’attività agricola florovivaistica in linea con quanto disposto dall’articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, relativo alle disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché prevedere l’applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
  3. prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l’istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l’efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;
  4. prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso l’utilizzo degli esperti del Tavolo tecnico di settore;
  5. prevedere l’elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
  6. prevedere che il Piano nazionale individui, tra le altre proposte, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
  7. predisporre un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore a cadenza annuale;
  8. pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini della distribuzione e movimentazione efficiente dei prodotti della filiera florovivaistica verso l’Unione europea ed i Paesi terzi, tenendo conto dell’attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
  9. prevedere misure di riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e l’incremento della loro efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il relativo degrado ambientale e paesaggistico;
  10. operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di standard di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, e previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali da interno e da esterno ovvero destinati all’arredo urbano nonché forestali;
  11. disciplinare i Centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all’interno della filiera florovivaistica;
  12. definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell’ISTAT;
  13. promuovere l’attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento e, mediante corsi di specializzazione, presso le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le altre autorità competenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
  14. favorire l’aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore;
  15. prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell’ambito dei Piani di sviluppo regionale in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  16. prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali;
  17. includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell’innovazione varietale dell’agroalimentare nazionale.
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