Pace contributiva 2.0: le opzioni per riscattare i vuoti contributivi

Pace contributiva 2.0: le opzioni per riscattare i vuoti contributivi
Inps chiarisce che sono riscattabili i vuoti contributivi tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 sino ad un massimo di cinque anni in aggiunta a quelli eventualmente già riscattati con il dl n. 4/2019
Pace contributiva 2.0, è attiva la possibilità di riscattare i vuoti contributivi e non solo con la laurea. La pace contributiva offre altre opzioni per i riscatti. Un documento dell’Istituto di Previdenza chiarisce che tutti i lavoratori che non hanno contributi prima del 1996 possono risanare i periodi di buco. Si possono recuperare fino a cinque annualità. Non solo con la laurea, ma esistono altre opzioni per incrementare l’anzianità contributiva. La legge di Bilancio del 2024 ha infatti reintrodotto, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare periodi scoperti da contribuzione.
PACE CONTRIBUTIVA 2.0, I DESTINATARI
La pace contributiva 2.0 è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 sarà possibile riscattare qualsiasi vuoto contributivo tra un periodo e l’altro collocato tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nel limite massimo di cinque anni. E al netto del periodo eventualmente già riscattato con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021.
Il riscatto è riconosciuto in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (la condizione di iscrizione è soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda). Da questo punto di vista restano esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti eccetera).
PACE CONTRIBUTIVA 2.0, QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE
Per accedere occorre non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Non deve essere presente nessuna tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Se per qualche motivo l’assicurato, dopo la presentazione della domanda, acquisisse anzianità anteriore 1° gennaio 1996 si produrrà l’annullamento d’ufficio del riscatto con la restituzione dell’onere all’interessato.
Si può accedere alla pace contributiva solo in assenza di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria ed il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
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PACE CONTRIBUTIVA 2.0, NON SI UTILIZZA PER COPRIRE PERIODI DI INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO
Possono formare oggetto di riscatto i periodi temporali collocati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, determinati senza tenere in considerazione gli eventuali periodi già riscattati con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021 (anche qui massimo cinque anni).
L’accesso alla pace contributiva non può essere utilizzata per valorizzare periodi di inadempienze contributive da parte del datore di lavoro e che il periodo riscattato, equiparato a contribuzione effettiva da lavoro, è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
PACE CONTRIBUTIVA 2.0, COME COMPILARE LA DOMANDA E LE QUOTE DI VERSAMENTO
La domanda si può presentare tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025. Può presentare la domanda sia il diretto interessato che i suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini oppure il datore di lavoro. L’onere di riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo di chi lo sostiene. Se la domanda è prodotta dai parenti e affini o dal datore di lavoro l’interessato deve esprimere il consenso all’operazione.
L’onere può essere versato in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.
Per tutte le informazioni e per la presentazione delle domande di partecipazione rivolgersi gli uffici “CIA persone” > Sedi e orari (qui)
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