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Naspi scuola 2024 per insegnanti precari

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Naspi scuola 2024 per insegnanti precari

Con il termine dell’anno scolastico 2023/2024 molti insegnanti precari potranno presentare la domanda di indennità di disoccupazione Naspi 2024 in attesa di un nuovo contratto.

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA?

Possono fare domanda di disoccupazione (NASPI) i lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro. Nello specifico possono accedervi i docenti che sono rientrano tra uno dei seguenti casi:

  • Licenziati a tempo determinato
  • Contratti di lavoro a termine scaduti
  • Dimissioni per giusta causa
  • Neo mamme con dimissioni nel primo anno del bambino

 

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I REQUISITI

La NASPI è destinata ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro. Per avere diritto alla NASPI, il lavoratore deve:

  1. Essere in stato di disoccupazione: la perdita del lavoro deve essere involontaria, o per dimissioni giusta causa
  2. Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione
  3. Rilasciare DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità)

 

DURATA E IMPORTI

La NASPI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. La durata massima è di 24 mesi.

L’importo della NASPI si calcola sulla base della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni. Per il 2024 se la retribuzione, così calcolata, è pari o inferiore a €. 1.425,21 la prestazione è pari al 75% di detta retribuzione; qualora invece la retribuzione fosse superiore a €. 1.425,21 la prestazione sarà pari al 75% di €. 1.425,21 + il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e €. 1.425,21. La prestazione comunque non può superare un importo mensile massimo annualmente aggiornato. Per il 2024 detto massimale è pari a €. 1.550,42.

A partire dal 6° mese l’indennità viene ridotta del 3% per ogni mese. Per i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto il 55° anno di età, tale riduzione si applica a partire dall’8° mese di percezione.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Detto termine decadenziale può slittare in presenza di casistiche specificamente codificate dalla norma. (ad esempio in caso di malattia, maternità ecc.).

 

Per tutte le informazioni e per la presentazione delle domande di partecipazione rivolgersi gli uffici “CIA persone” > Sedi e orari (qui)

 

La NASPI è cumulabile con l’attività lavorativa subordinata o autonoma entro determinati limiti di reddito e con una riduzione dell’indennità percepita in base ai redditi prodotti o che si prevede di produrre. L’avvio di un’attività lavorativa in corso di percezione della Naspi va comunicata, a pena decadenza, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, o dalla presentazione della domanda qualora l’attività risulti già avviata a tale data, utilizzando il mod. NaspiCom.

La NASPI decade in caso di perdita dello stato di disoccupazione; per mancata partecipazione alle attività di formazione; in caso di inizio di nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato; per raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Per i periodi di fruizione della Naspi è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso. Nel 2024 l’importo massimo mensile della Naspi è di €. 1.550,42 per cui la contribuzione figurativa è riconosciuta entro un limite di €. 2.170,58.

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