Misura ristrutturazione – riconversione vigneti. Bando annualità 2023/2024
Misura ristrutturazione – riconversione vigneti. Bando annualità 2023/2024
Misura ristrutturazione – Riconversione vigneti. Programma nazionale di sostegno nel settore. Bando annualità 2023/2024 – DGR n. 169 del 24 febbraio 2023
BENEFICIARI DEGLI AIUTI
Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:
- a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
- b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell’ambito del territorio regionale.
Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;
- c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- e) non essere soggette alla sanzione di cui ai commi 5 e 6 all’articolo 10 del DM n. 1411 del 3 marzo 2017;
- f) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il termine ultimo di presentazione della domanda:
non aver presentato rinuncia per domande finanziate e di cui è stato eseguito il pagamento anticipato del contributo, ovvero non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo;
g )non essere soggette alla sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della LN 238 16 dicembre 2016.
- h) aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, con particolare riferimento al Decreto del direttore dell’Unità organizzativa fitosanitario 12/05/2022 n. 30;
ATTIVITA AMMESSE
- riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
- ristrutturazione, che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno
- Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
- a) mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;
- b) con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in suo possesso;
- c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile
Le attività devono:
- essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;
- avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG.
Nelle zone a DO, se il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a DO, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà ai fini della certificazione delle produzioni (escluso il Bacino viticolo n. 15). Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IG le varietà ammissibili sono quelle elencate nella pertinente scheda con esclusione delle varietà obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio (escluso il Bacino viticolo n. 15).
Nelle zone escluse dalla produzione dei vini a DO, le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle singole schede per la produzione dei vini a IG.
- rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- avere inizio dal giorno successivo alla presentazione delle domanda e per quanto riguarda l’ estirpo avere inizio a partire dal 15 LUGLIO 2023. Pena l’esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
- per quanto riguarda gli interventi che beneficiano del criterio di priorità relativo alla presenza di fallanze e disetaneità per il quale è ammessa la sola Ristrutturazione come definita alla lettera b) l’estirpo deve avvenire successivamente la verifica delle condizioni di riconoscimento della premialità e comunque perentoriamente entro il 30 GIUGNO 2023 pena la perdita della ammissibilità al contributo per tutta la superficie in domanda
- rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative DO
- essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
SPESE AMMISSIBILI
Per il calcolo dell’importo delle relative spese il beneficiario deve utilizzare il Prezzario regionale del settore viticolo” approvato con DGR n. 737/2017 pubblicati sul sito internet della Regione del Veneto al link (QUI), limitatamente alle azioni collegate alla modifica della pendenza/ livello dell’impianto viticolo, a terrazze, ciglioni e muri, il Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane e il Prezzario regionale agroforestale, il prezzario regionale dei lavori pubblici.
La spesa massima ammissibile è pari a:
– 20.000 €/ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
– 35.000 €/ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
– 26.500 €/ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
– 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano ad almeno uno dei seguenti criteri:
- a) pendenza del terreno superiore a 30%;
- b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
PERCENTUALE DI AIUTO
L’intensità dell’aiuto pubblico concedibile è pari a 40% della spesa ritenuta ammissibile.
A ogni domanda sarà attribuito un punteggio e in base ai fondi a disposizione e alla graduatoria la ditta verrà finanziata o meno.
IMPEGNI
I vigneti che beneficiano dell’aiuto non possono essere distolti dall’impiego e dalla destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dalla domanda di saldo.
Rispettare le date di estirpo previste dal bando.
Il beneficiario è tenuto ad osservare ed adempiere alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, in particolare dai decreti del direttore dell’Unità organizzativa fitosanitario annualmente approvati, nei tre anni successivi al 1° gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento. La corretta compilazione del registro è onere del produttore.
L’inosservanza dei vincoli e dei termini di durata degli impegni previsti al precedente paragrafo sopra citati determina la restituzione del contributo concesso.
QUALSIASI VARIANTE (diritto utilizzato, varietà, ubicazione, forma allevamento, cronoprogramma) deve essere PREVENTIVAMENTE autorizzate da Avepa, pena la decadenza del contributo almeno 60 gg prima della domanda di Saldo.
Qualora i lavori funzionali all’intervento a contributo, richiedano il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ne deve essere formalizzata, prima della protocollazione della domanda di aiuto, richiesta, all’amministrazione competente, che deve essere allegata alla domanda di aiuto. Per provvedimento autorizzativo si intendono tutte le fattispecie di atto amministrativo rilasciato dall’amministrazione competente necessario a dimostrare la legittimità dell’intervento (impianto vigneto nel caso specifico) rispetto ai vincoli a cui lo stesso risulta soggetto. Più precisamente come definito dall’articolo 19 della LN 241/90 (novellato da art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010), il provvedimento autorizzativo, rappresenta “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato con cui la PA, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività relativa un diritto soggettivo”.
Qualora i lavori funzionali all’impianto non richiedano uno specifico provvedimento autorizzativo da parte di un diverso ente, il richiedente, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà presentare all’AVEPA la documentazione prevista dalla DGR n. 1400/2017, ai fini dell’espletamento da parte di quest’ultima della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). In caso di esito negativo della procedura, l’istanza presentata non sarà ammessa ai benefici e qualora siano accertati l’inizio degli interventi, AVEPA procederà alla denuncia alle autorità competenti. L’inizio dell’intervento è subordinato al rilascio di esito positivo della procedura da parte di AVEPA.
SCADENZA CONTRIBUTO
Le domande vanno presentate entro il 31/03/2023.
Per informazioni e presentazione delle domande contattare gli uffici CIA Treviso entro metà marzo.