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Criteri e priorità assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2023 – DGR n. 71 del 26 gennaio 2023

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Criteri e priorità assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2023 – DGR n. 71 del 26 gennaio 2023

Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 articoli da 62 a 72 – sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e specificate in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 273/2018 dell’11 dicembre 2017.  In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell’1 % della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell’anno precedente il rilascio.

L’applicazione di tale regime in Italia è definita con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  n. 649010 del 19 dicembre 2022. Questa normativa prevede che la superficie disponibile, pari all’1% del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle Regioni e Province autonome la definizione del punteggio da assegnare ai criteri di selezione.

 

La Giunta Regione del Veneto con la DGR n. 71 del 26 gennaio 2023 ha approvato la scelta dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2023 in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2018/273 dell’11 dicembre 2017.

 

La Giunta Regione del Veneto ha deliberato di approvare ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l’anno 2023, i seguenti criteri e priorità:

  1. ettari 1,0, quale superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
  2. punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
  3. punti 0,4 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;
  4. a parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia ridistribuita proporzionalmente;

 

Lo svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione sarà affidato ad AVEPA, ferme restando in carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili. La Direzione Agroalimentare avrà invece l’incarico alla comunicazione degli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende aventi diritto.

 

> Delibera Giunta Regione del Veneto con la DGR n. 71 del 26 gennaio 2023

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