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Contributo regionale per l’assistenza di persone anziane presso il domicilio

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Contributo regionale per l’assistenza di persone anziane presso il domicilio

Con Deliberazione n. 564 del 21 maggio 2025, la Giunta Regionale del Veneto ha affidato tramite Convenzione all’Ente Azienda Zero la realizzazione del progetto volto ad erogare un contributo per 12 mensilità finalizzato al sostegno nella gestione dei carichi assistenziali della persona anziana, di norma ultrasessantacinquenne, non autosufficiente in stato di comprovata vulnerabilità, allo scopo di favorire l’assistenza presso il domicilio.

 

SOGGETTI CANDIDABILI AL CONTRIBUTO E REQUISITI

Possono fare richiesta di contributo persone di norma ultrasessantacinquenni che, alla data di presentazione della domanda abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Essere residenti in Veneto.
  • Non avere, da Anagrafe Comunale, la residenza in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).
  • Essere già stati sottoposti a “valutazione multidimensionale” utilizzando la Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano (SVaMA di cui alle DGRV n. 1133/2008, n. 2961/2012 e n. 96/2025), in sede di Unità di Valutazione multidimensionale distrettuale, il cui punteggio non sia inferiore a 70 (non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione).
  • Essere in possesso di un ISEE sociosanitario in corso di validità avente un valore non superiore a 40.000,00 euro. Per favorire la presa in carico della persona non autosufficiente nel contesto familiare è consentito indicare l’ISEE sociosanitario più favorevole previsto dalla normativa nazionale. Il valore dell’ISEE considerato sarà la cifra senza i decimali oltre la virgola (ad esempio, per un ISEE pari a €15.780,79 dovrà essere indicato, nella domanda, il valore €15.780).
  • Non essere destinatario del contributo economico previsto dalla DGRV n. 752/2024.
  • L’anziano non autosufficiente iscritto nel Registro Unico della Residenzialità (RUR) può presentare la domanda di contributo solo se la residenza dell’anziano, da Anagrafe Comunale, non è in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).
  • L’anziano non autosufficiente inserito in struttura residenziale a regime totalmente privato o non titolare di impegnativa di residenzialità può presentare la domanda di contributo solo se, da Anagrafe Comunale, la residenza dell’anziano non è in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).
  • L’anziano non autosufficiente inserito in progetti di sollievo o presente in RSA per accoglimenti temporanei può presentare la domanda di contributo data la natura temporanea di tali progetti.

 

SOGGETTI TITOLARI A PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata direttamente dai soggetti anziani non autosufficienti in possesso dei requisiti o anche per il tramite di:

  1. Legale rappresentante dell’anziano non autosufficiente: tutore, curatore (art. 424 cod. civ.), amministratore di sostegno (L. n. 6/2004).
  2. Soggetto delegato dall’anziano non autosufficiente: tale modalità è prevista in aggiunta alla precedente solo nel caso in cui la domanda venga presentata allo sportello PUAD dell’Azienda ULSS di residenza dell’anziano non autosufficiente.

 

MODALITA’ DELL’INTERVENTO

L’attività di sostegno consiste nell’erogazione di un contributo economico (per la durata massima di 12 mesi, salvo proroghe) quale sussidio finalizzato al supportare la domanda di servizi connessi/complementari alla cura di persone anziane, di norma ultrasessantacinquenni, non autosufficienti in condizione di comprovata vulnerabilità e assistite a domicilio con ciò intendendo, ai fini del presente progetto, il luogo in cui l’anziano non autosufficiente vive, (può, a titolo esemplificativo, essere la propria dimora, quella di un familiare o di chi lo accudisce oppure una RSA entro i limiti previsti dal paragrafo 4) dell’allegato A.

Il contributo economico si configura come un sussidio mensile di euro 400,00 a parziale sostegno delle spese effettuate dai destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie per sopperire al bisogno di cura e assistenza. Tale contributo economico è rivolto alle persone non autosufficienti e in condizioni di particolare vulnerabilità sociale ed economica ed è esente da IRPEF (DPR n. 601/1973, art. 34, comma 3).

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