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Bonus Nido 2026: introdotta la Domanda Unica per l’intero ciclo di fruizione del beneficio

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Bonus Nido 2026: introdotta la Domanda Unica per l’intero ciclo di fruizione del beneficio

Nella recente circolare l’Inps fa sapere che non è più necessario ripresentare la domanda per la fruizione del bonus erogato dall’Istituto per la fruizione di asili pubblici o privati graduato a seconda dell’ISEE della famiglia. La semplificazione riguarderà le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 i cui termini apriranno a breve.

Da quest’anno la domanda vale per l’intero ciclo di fruizione, cioè fino al mese di agosto del terzo anno di vita del bimbo, a condizione, ovviamente, che permangono i requisiti normativi.

BONUS NIDO, DI CHE AGEVOLAZIONE SI TRATTA

Il contributo economico graduato in funzione dell’ISEE è rivolto «per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione», alla fruizione degli asili nido pubblici o privati autorizzati o per forme di supporto presso la propria abitazione (per bimbi affetti da patologie croniche). L’entità del contributo dipende, oltre dall’ISEE, anche dalla data di nascita del bimbo. In particolare:

  • bambini nati prima del 1° gennaio 2024:
    • 3.000 euro (10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di Isee minorenni fino a 25.000,99 euro
    • 2.500 euro (10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con Isee minorenni da 25.001 a 40.000 euro
    • 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di Isee minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro
  • bambini nati dal 1° gennaio 2024:
    • 3.600 euro (10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di Isee minorenni minore o uguale a 40.000 euro
    • 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro

BONUS NIDO, CHI NE HA DIRITTO 

Il contributo spetta ai cittadini italiani e comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per lavoro stagionale; permesso di soggiorno per assistenza minori; permesso di soggiorno per protezione speciale; permesso di soggiorno per casi speciali; permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso; permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nelle more della definizione del contenzioso legale in corso sono ammessi alla fruizione anche gli extracomunitari titolari del permesso di soggiorno per «attesa di occupazione» salva eventuale ripetizione delle somme riconosciute. In tutti i casi è richiesta la residenza in Italia.

BONUS NIDO 2026, LA DOMANDA VIENE PRESENTATA UNA SOLA VOLTA 

Da quest’anno la domanda per accedere al bonus nido presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.  Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 – sia nella forma del contributo asilo nido che per le forme di supporto presso la propria abitazione – producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.

Ciò significa che il 2026 sarà l’ultimo anno per il quale il genitore dovrà ripresentare l’istanza. Per quelli successivi sarà sufficiente che il genitore acceda al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

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