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Divieto di lavoro agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole: l’Ordinanza della Regione Veneto in vigore dal 3 luglio

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Divieto di lavoro agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole: l’Ordinanza della Regione Veneto in vigore dal 3 luglio

L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, n. 34 del 01 luglio 2025 detta le disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute. La validità ordinanza è da intendersi per il periodo dal 03/07/2025 al 31/08/2025.
L’ordinanza è emanata viste le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025, trasmesse a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 3981/C7SAN al fine di promuovere un comportamento uniforme sul territorio nazionale

Nello specifico l’Ordinanza dispone di:

  • di vietare lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
  • di stabilire che gli accordi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati, contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
  • che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare“;
  • che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute all’esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;
  • che restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;
  • di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Aziende ULSS del Veneto, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del Veneto;
  • di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;

 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);

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