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Criteri e priorità assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2021 – DGR n. 110 del 2 febbraio 2021

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Criteri e priorità assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2021 – DGR n. 110 del 2 febbraio 2021

Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 articoli da 62 a 72 – sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, e specificate in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 2018/273 dell’11 dicembre 2017.  In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell’1 % della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell’anno precedente il rilascio.

L’applicazione di tale regime in Italia è definita con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato, da ultimo dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 935 del 13 febbraio 2018. Questa normativa prevede che la superficie disponibile, pari all’1 % del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle regioni e province autonome la definizione

 

La Giunta Regione del Veneto con la DGR n. 110 del 2 febbraio 2021 ha approvato Scelta dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2021 in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2018/273 dell’11 dicembre 2017.

 

La Giunta Regione del Veneto ha deliberato di approvare ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l’anno 2021, i seguenti criteri e priorità:

  1. ettari 1,0, quale superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
  2. punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
  3. punti 0,4 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;
  4. a parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia ridistribuita proporzionalmente;

 

Lo svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione sarà affidato ad AVEPA, ferme restando in carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili. La Direzione Agroalimentare avrà invece l’incarico alla comunicazione degli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende aventi diritto.

 

> Delibera Giunta Regione del Veneto con la DGR n. 110 del 2 febbraio 2021

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